Anagrafe

Ultima modifica 19 luglio 2023

ANAGRAFE

È l'ufficio preposto principalmente alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri della popolazione residente nel Comune ed al rilascio delle relative certificazioni.

Svolge inoltre altri compiti connessi a questa funzione quali il rilascio della carta d'identità, l'autenticazione di copie e di firme su dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

La carta d'identità elettronica viene rilasciata preferibilmente, previo appuntamento.

RESIDENZA IN TEMPO REALE

I cittadini provenienti da un altro Comune o dall’estero e i cittadini che cambiano abitazione all’interno del Comune possono presentare le dichiarazioni di cambio di residenza mediante:

1) compilazione della domanda su apposito modulo disponibile presso l’ufficio anagrafe o sul sito web del Comune in cui si intende trasferire la propria residenza;

2) presentazione del modulo compilato e copia carta d’identità presso l’ufficio anagrafe o mediante:

- raccomandata;

- via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it

ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

- via telematica, all’indirizzo di posta elettronica: ufficio.demografico@comune.pievedolmi.cr.it

Con la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante acquisite mediante scanner.

L’ufficiale d’anagrafe dovrà registrare la domanda di residenza entro 2 giorni dalla presentazione, dando comunicazione dell’avvio del procedimento all’interessato e agli eventuali controinteressati, ai sensi della L. 241/1990. Gli accertamenti della sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) anagrafica verranno eseguiti entro 45 giorni dalla presentazione/trasmissione dell’apposito modulo di cambio di residenza.

Nel caso in cui gli accertamenti abbiano esito positivo, l’interessato non riceverà alcuna comunicazione.

Nel caso in cui gli accertamenti abbiano esito negativo, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 si verificherà la decadenza dal beneficio ottenuto che comporterà, previo invio all’interessato di avviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, il ripristino della situazione anagrafica precedente (reiscrizione nel precedente Comune o ritorno al precedente indirizzo). Inoltre il nominativo del dichiarante verrà segnalato per dichiarazioni mendaci in atto pubblico all’autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.

 

CERTIFICAZIONI

I cittadini possono richiedere presso gli uffici comunali solo i certificati da utilizzare nei confronti dei privati. Sui certificati viene apposta infatti la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

CERTIFICATO ANAGRAFICO

Consiste nella certificazione di una posizione anagrafica del cittadino:
- Residenza;
- Stato di famiglia;
- Cittadinanza;
- Esistenza in vita,
- Storico di residenza;
- Storico di Stato di famiglia

Si rilascia all’interessato o ad un familiare che ne faccia richiesta.
Può essere rilasciato anche a persone diverse previa richiesta scritta ed identificazione del richiedente attraverso apposito documento.

AUTOCERTIFICAZIONI

Nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi i cittadini utilizzano le autocertificazioni (DPR.445/2000), da compilare e firmare senza recarsi negli uffici comunali. Può essere utilizzata anche per le istituzioni private che lo consentono, quali ad esempio banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste e notai.
Con l'autocertificazione, redatta su un semplice foglio e sottoscritta dall'interessato e senza alcun costo, si può dichiarare:

data e luogo di nascita;

residenza;

cittadinanza;

godimento dei diritti politici;

stato di celibe/nubile/coniugato/vedovo;

stato di famiglia;

esistenza in vita;

nascita del figlio;

decesso del coniuge, del genitore o del figlio;

titolo di studio, esami sostenuti;

qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica;

iscrizione in albi o in elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

appartenenza a ordini professionali;

situazione reddituale ed economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l'indicazione delle somme corrisposte;

possesso del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi altro dato in possesso dell'anagrafe;

tributaria;

stato di disoccupazione;

qualità di pensionato, categoria della pensione e suo ammontare;

qualità di studente;

qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore di curatore e simili;

iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi;

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;

vivenza a carico di qualcuno;

tutti i dati relativi dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

 

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)

La carta d'identità elettronica, che può essere richiesta al proprio Comune di residenza, è un documento di identificazione che viene rilasciato ai cittadini italiani e stranieri residenti. Per gli italiani può essere equipollente al passaporto e avere validità per l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea ed in altri coi quali esistono appositi accordi.

COSA SERVE

Per ottenere la nuova carta d'identità l’interessato deve recarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe e presentare:

la tessera sanitaria per una più veloce acquisizione dei dati;

1 fototessera recente (non più vecchia di 6 mesi, stampa di buona qualità, a mezzo busto di fronte, con occhi ben visibili e senza occhiali, su sfondo disadorno di colore chiaro);

la vecchia Carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo da 180 giorni prima della scadenza) o altro documento di riconoscimento (documento con fotografia emesso da amministrazione italiana). In caso di furto o smarrimento del vecchio documento d’identità bisogna recarsi il prima possibile in uno degli uffici della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri, segnalare il fatto e sporgere una denuncia. Per ottenere la nuova carta d’identità è necessaria anche la fotocopia dell’atto di denuncia.

VALIDITA'

La validità della carta di identità è di 10 anni con le seguenti eccezioni:

per i minori di età inferiore a 3 anni: validità 3 anni;

per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni: validità 5 anni.

È possibile e consigliato fissare l'appuntamento per il rilascio della carta d'identità, telefonando al numero 0372626131, al fine di evitare inutili code allo sportello o possibili blocchi del sistema informatico dedicato.

COSTI

Il costo è di € 22,21 (Euro ventidue/21 - complessivo fra supporto e spedizione), da versare in contanti direttamente al comune al momento della richiesta.

Al momento della richiesta saranno acquisite le impronte digitali;

Inoltre dovrà essere indicato a quale indirizzo si desidera ricevere il documento, infatti la Carta d'identità elettronica viene rilasciata dal Ministero degli Interni, stampata dall’Istituto Poligrafico dello Stato e spedita entro 6 giorni lavorativi, quindi non più rilasciata immediatamente dall'Ufficio Anagrafe (a tale riguardo si consiglia l’invio della CIE presso gli uffici comunali per il successivo ritiro da parte dell’interessato o di suo delegato)

La carta di identità valida per l’espatrio, rilasciata agli italiani minori di 14 anni, può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio dei minori di 14 anni è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto cui i minori sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura.

La nuova carta d'identità sarà rilasciata allo scadere di quelle attuali (o in caso di smarrimento o furto) che rimangono valide a tutti gli effetti fino alla loro scadenza.

Sintesi delle principali novità per i cittadini con l'entrata in vigore della nuova Carta d'identità elettronica:

IN SINTESI

Non viene più rilasciata immediatamente dall'Ufficio Anagrafe, ma sarà spedita a casa entro 6 giorni lavorativi dal Ministero degli Interni;

bisogna portare la fotografia cartacea (stampa di buona qualità);

vengono rilevate le impronte digitali;

viene richiesta l’altezza dell’utente che verrà indicata sulla carta;

il costo è di 22,21 €.

 

PASSAPORTO

Il passaporto è il documento necessario per l’espatrio nei Paesi extracomunitari.
Ha validità massima di 10 anni ed è rilasciato con tempi variabili a secondo dell'afflusso di pubblico.

DOVE SI RICHIEDE:
Il passaporto viene rilasciato dalla QUESTURA e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
E' possibile prenotare online l'appuntamento per presentare la domanda e per l'acquisizione delle impronte digitali, eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia.
Per informazioni sulla prenotazione on-line visitare il sito http://www.poliziadistato.it/articolo/1087/

Per altre informazioni:
Polizia di Stato - Ufficio Passaporti

ESPATRIO MINORI DI ANNI 15

I minori di anni 15 possono espatriare solo se in possesso dell’apposito certificato di nascita con fotografia. Il documento è rilasciato dal Comune e inoltrato, unitamente all’atto di assenso sottoscritto da entrambi i genitori del minore, all’Ufficio della Polizia di Stato in Monza per l’ apposizione del visto per l’espatrio.
E’ valido per l’espatrio nei paesi dell’Unione Europea o in altri non appartenenti all’Unione che ne riconoscono la validità.
La validità del documento è di 5 anni .
Lo stesso scade in ogni caso al compimento del 15° anno di età.
Per il rilascio devono presentarsi i genitori del minore muniti di una fotografia dello stesso.

La consegna del documento all'Ufficio di Polizia di Stato in Monza e il ritiro di quello rilasciato avviene da parte del Comune ogni giovedì con cadenza settimanale.
In casi urgenti l’Ufficio comunale procede al rilascio del documento direttamente all’interessato che potrà recarsi personalmente presso l’Ufficio della Polizia di Stato in Monza per l’apposizione del visto per l’espatrio.
Costo del documento: €. 0,26

AUTENTICHE

É possibile, per ogni cittadino, anche non residente, autenticare la propria firma, copie di documenti e fotografie rivolgendosi all'Ufficio Anagrafe del Comune.

AUTENTICA DI FIRMA

L'Ufficio può autenticare esclusivamente la firma posta in calce a dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (con le quali si dichiarano stati, fatti, qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e riguardanti sé stesso o terze persone), in base al DPR 28.12.2000 n. 445 ed in altri casi espressamente previsti da leggi speciali (vedi alla pagina dedicata al Passaggio di proprietà dei veicoli).

Si ricorda che va autenticata la firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati o a uffici pubblici per la riscossione di benefici economici (ad es. per la corresponsione da parte degli eredi dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal beneficiario).

(Si ricorda che in via generale non vanno autenticate le firme su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare ad uffici pubblici)

AUTENTICA DI COPIA

Si possono autenticare presso l'Ufficio le copie di documenti originali, se da produrre a privati. Se le copie sono da produrre ad uffici pubblici, il cittadino sostituisce l'autentica con una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà in cui dichiara che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio, di un documento fiscale (ad es. la dichiarazione dei redditi) sono conformi all'originale; tale dichiarazione puo' essere apposta anche il calce alla copia stessa.

Si ricorda inoltre che, in base all'art. 18 del DPR 445/2000, l'autentica di copia può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento originale o presso il quale è depositato o al quale deve essere presentato.

AUTENTICA DI FOTO

Può essere fatta solo per le fotografie destinate al rilascio di documenti personali e consiste nell’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che la fotografia corrisponde alla persona dell’interessato.
Per la legalizzazione è applicata la legge sul bollo

COSTI

 €. 16,00 (imposta di bollo).


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