Elettorale

Ultima modifica 5 aprile 2021

TESSERA ELETTORALE

La tessera elettorale personale è stata istituita nell’anno 2000 in sostituzione del certificato elettorale. L’esibizione della tessera al seggio elettorale è necessaria per l’ammissione al voto e deve essere accompagnata da un documento di identificazione.
La tessera elettorale, contrassegnata da una serie e da un numero progressivo, contiene: il nome e i cognome dell’elettore, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo, il numero e l’indirizzo della sezione presso cui è iscritto, il collegio elettorale presso cui l’interessato può esprimere il diritto di voto.
La tessera riporta all’interno appositi spazi (18) per l’apposizione del timbro dell’avvenuta partecipazione al voto che sarà posto dall’ufficio di sezione.
La consegna della tessera elettorale avviene, a cura del comune, all’indirizzo del titolare, al momento dell’ iscrizione nelle liste elettorali.
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all’altro, il comune di nuova iscrizione provvederà a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale previo ritiro di quella già in possesso.
Le variazioni di sezione vengono comunicate agli interessati unitamente alla trasmissione di un apposito tagliando autoadesivo da applicare sulla tessera stessa.
La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale.
In caso di deterioramento della tessera, di smarrimento o di furto il comune rilascia il duplicato della tessera.

 

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

In ogni Comune è tenuto l’albo delle persone idonee alla funzione di scrutatore di seggio elettorale. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con apposita comunicazione, invita coloro che ne abbiano interesse, a fare domanda per essere inseriti nell’albo. L’iscrizione all’albo deve essere a domanda dell’interessato, che deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere elettore del comune;
  • aver assolto l’obbligo scolastico (licenza media);
  • avere meno di 70 anni di età.

Nel mese di gennaio la Commissione Elettorale Comunale provvede poi all’iscrizione di quanti hanno fatto richiesta e ne hanno i requisiti, nonché alla cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti, si sono trasferiti, sono deceduti, hanno richiesto la cancellazione per giustificati motivi o, quando nominati, sono risultati assenti alle operazioni di voto senza giustificato motivo.Tra il 25° e il 20° giorno antecedente le consultazioni la Commissione Elettorale Comunale provvede alla nomina degli scrutatori da assegnare ai seggi elettorali. Gli scrutatori sono in numero di quattro per ogni seggio elettorale. In occasione dei referendum il numero degli scrutatori è ridotto a tre. Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni elettorali e nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

 

PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

L’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale è istituito presso la Corte d’appello.
L’iscrizione nell’albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione nelle liste elettorali;
• età non superiore ai 70 anni;
• titolo di studio di scuola media superiore

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco dà avviso alla cittadinanza invitando coloro che desiderano essere iscritti nell’albo a inoltrare apposita domanda. Le domande vengono esaminate e, una volta accertato che i richiedenti dispongono dei requisiti richiesti sentito il parere dell’Ufficiale Elettorale, l’elenco degli iscritti va trasmesso alla Corte d’appello. Unitamente all’elenco degli iscritti va trasmesso un elenco di tutti coloro che per decesso, emigrazione o compimento del 70° anno di età, dovranno essere cancellati dall’albo.
La corte d’appello provvede ad aggiornare il proprio albo. Sulla base delle cancellazioni i comuni devono comunque proporre per l’iscrizione, entro il mese di febbraio di ogni anno, un numero doppio rispetto a quelli cancellati.
Entro il 20° giorno precedente a quello delle consultazioni elettorali il presidente della corte d’appello provvede alla nomina dei presidenti di seggio da assegnare alle rispettive sezioni elettorali.
Non possono essere nominati presidenti dei seggio: i dipendenti del Ministero dell’Interno,delle poste e dei trasporti, gli appartenenti alle forze armate in servizio, i medici di base, i segretari comunali, i dipendenti addetti all’ufficio elettorale comunale, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il presidente di seggio è responsabile, all’interno della sezione, di tutte le operazioni elettorali. Durante l’esercizio delle funzioni è considerato, a tutti gli effetti, un pubblico ufficiale.

GIUDICE POPOLARE

Il cittadino italiano può, su domanda, iscriversi negli albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d’Assise d’Appello. Per essere iscritti nell’albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- Titolo finale di studi di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.

Per essere iscritti nell’albo dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise d'Appello, oltre ai requisiti di cui sopra , è necessario essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado (maturità) di qualsiasi tipo.
L’albo viene aggiornato ogni due anni.


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